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ANNO ACCADEMICO 2010-2011
DISPOSIZIONI GENERALI
I. 1. BORSE PER CITTADINI STRANIERI
Le borse di studio concesse dal Governo italiano ai cittadini stranieri costituiscono un contributo per effettuare studi e ricerche in Italia e mirano a favorire la cooperazione culturale internazionale e la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana.
I. 2. BORSE PER CITTADINI ITALIANI STABILMENTE RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE)
Apposite borse di studio sono previste per gli italiani stabilmente residenti (IRE) nei seguenti Paesi: Australia, Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Congo-Brazzaville, Egitto Eritrea, Etiopia, Messico, Perù, Siria, Stati Uniti, Sud Africa, Tunisia, Uruguay e Venezuela.
Da queste sono esclusi i cittadini italiani temporaneamente all’estero e i dipendenti, a qualsiasi titolo, di Uffici della Pubblica Amministrazione italiana residenti, nonché i loro familiari.
I. 3. ISTITUZIONE del c.d. “POOL EUROPA” (AUSTRIA, GERMANIA, ISLANDA, NORVEGIA, PAESI BASSI, REGNO UNITO e SPAGNA).
Dall’anno accademico 2010 – 2011, sulla base del principio di reciprocità, il Ministero degli Affari Esteri (MAE) istituisce il “Pool Europa”, ove concorreranno congiuntamente le candidature dei cittadini dei seguenti Paesi: Austria, Germania, Irlanda, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna.
Per i candidati di tali Paesi, la selezione avrà luogo a Roma presso il MAE (Ufficio VI DGPCC), ma gli esiti della selezione stessa verranno comunicati dalle Ambasciate d’Italia a Vienna, Berlino, Dublino, Oslo, L’Aja, Londra e Madrid.
I. 4. ISTITUZIONI UNIVERSITARIE E DI ALTA FORMAZIONE
Le borse di studio vengono concesse per svolgere studi e/o ricerche presso le seguenti istituzioni statali o legalmente riconosciute:
- Università degli Studi, Istituti Universitari e Politecnici;
- Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale;
- Istituti di Restauro;
- Scuola Nazionale di Cinema;
- Centri o Laboratori di Ricerca, Biblioteche, Archivi e Musei collegati con corsi universitari e post-universitari cui il candidato deve essere obbligatoriamente iscritto.
Non possono essere concesse borse per la frequenza di corsi presso:
-Istituzioni straniere (Università, Accademie, Biblioteche, Scuole di qualsiasi natura)
ubicate ed operanti in Italia;
- Centri o Laboratori di ricerca privati non riconosciuti.
Possono altresì essere concesse borse di studio per l’Istituto Universitario Europeo, istituzione universitaria intergovernativa collegata alle istituzioni comunitarie, e per le Università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli accademici aventi valore legale in Italia.
I. 4. TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO
Il candidato può chiedere borse di studio per seguire:
- CORSI BREVI DI LINGUA (eventualmente propedeutici all’iscrizione ai corsi universitari e post-universitari in Italia).
- CORSI UNIVERSITARI SINGOLI: riguardano tutte le materie. Alla conclusione del corso il borsista dovrà sostenere il relativo esame.
- CORSI DI LAUREA: poiché l’iscrizione ad alcuni corsi di laurea ai sensi della Legge n. 264/99 prevede una selezione, è consigliabile far presentare ai candidati il proprio programma di studi presso più Atenei per evitare, in caso di non ammissione, l’annullamento della borsa. Tali domande dovranno comunque riguardare la stessa tipologia di studi e di classi di laurea.
- CORSI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE: da seguire presso Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie, Conservatori, ISIA, ecc.), presso gli Istituti di Restauro e presso la Scuola Nazionale di Cinema.
- CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER DOCENTI DI ITALIANO: i corsi di lingua e cultura italiana sono riservati ai docenti stranieri di lingua italiana e agli studenti universitari, iscritti almeno al 3°anno, che abbiano già superato almeno un esame universitario di lingua italiana. Per quanto riguarda lo studio della lingua e della didattica della lingua italiana, le borse vengono concesse per seguire i corsi specifici che si svolgono presso le Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Roma Tre o di altra istituzione abilitata al rilascio della certificazione dell’italiano come lingua straniera (L2).
- CORSI POST-UNIVERSITARI: Corsi di perfezionamento per il conseguimento di Master di I° e II° livello (della durata di almeno un anno accademico), Dottorati di Ricerca e Specializzazioni:
- MASTER. I candidati sono invitati a considerare gli alti costi delle iscrizioni e la possibilità che il Master preveda permanenze presso istituzioni aventi sede fuori d'Italia, a volte anche di vari mesi. Poiché l’accesso ai Master è regolato spesso da una selezione e l’avvio dei corsi è subordinato all’iscrizione di un numero minimo di partecipanti, ci si accerti dell’effettiva possibilità di iscrizione del borsista che, qualora il Master fosse annullato, rischierebbe di perdere la borsa di studio
- DOTTORATI DI RICERCA. L'ammissione ai dottorati di ricerca è regolata da disposizioni emanate dalle singole Università. Si raccomanda, pertanto, di prendere contatto con ciascun Ateneo, anche attraverso la consultazione dei relativi siti internet. Poiché l’accesso ai Dottorati prevede una selezione, per aumentare le possibilità di riuscita, è opportuno che la domanda di ammissione alla prova selettiva venga presentata presso più sedi universitarie. Circa il rinnovo per i successivi anni del dottorato, vedasi III.18.
- SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. Dalle Specializzazioni sono escluse le discipline mediche (Cfr. D. Lgs. 08.08.1991 n. 257). - ATTIVITÀ DI RICERCA: è possibile effettuarla in tutte le discipline, con l’obbligo di iscrizione e di frequenza di un corso universitario e/o post-universitario. E’ indispensabile una lettera di accettazione da parte del docente o dell’Istituzione accademica. Alla conclusione del corso il borsista dovrà sostenere il relativo esame. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei borsisti che effettuano ricerche presso il CNR, l’Istituto Superiore di Sanità e altri enti di ricerca di analogo livello.
I. 5. PERIODO DI UTILIZZO E DURATA DELLA BORSA
Potranno essere concesse borse di studio della durata di 3, 6, 9 o 12 mesi. Fanno eccezione i corsi brevi di lingua e cultura italiana che possono durare 1, 2 o 3 mesi.
Il periodo di fruizione della borsa è limitato all’anno accademico 2010-2011 (1° ottobre 2010 / 30 settembre 2011). Per i corsi di Dottorato e/o di Master è consentito il prolungamento fino al 31 marzo 2012).
II - REQUISITI
Possono candidarsi ad una borsa di studio gli studenti che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati. Le candidature non in regola con i requisiti previsti non saranno prese in considerazione.
II. 1. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
La conoscenza della lingua italiana costituisce titolo imprescindibile e dovrà essere attestata da un Lettorato d’italiano o in alternativa accertata mediante un colloquio presso l’Istituto italiano di cultura o presso l’Ufficio culturale della Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio. Derogano a tale requisito solo a) i candidati a corsi brevi di lingua italiana e b) i corsi che si svolgono interamente in lingua inglese.
II. 2. TITOLI DI STUDIO
I candidati devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Istituzione prescelta (si vedano le disposizioni emanate dal MIUR per il triennio 2008-2011 disponibili al link: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/index_cf2.htm ).
- Corsi di Laurea: il candidato deve essere in possesso del diploma finale di studi secondari superiori, valido in loco per l’accesso all’Università.
- Scuole di Specializzazione e Master di I e di II livello: è richiesto un titolo accademico corrispondente alla laurea italiana ed eventuale altra documentazione da verificare presso l’Istituzione prescelta.
- Corsi singoli: è sufficiente il certificato d’iscrizione rilasciato dall’Università straniera di provenienza.
- Istituti di alta Formazione Atistica e Musicale: è richiesto un attestato comprovante la conclusione di un ciclo di studi a livello di scuola media superiore, valido in loco per l’accesso alle Accademie o ai Conservatori statali o legalmente riconosciuti.
- Corsi di lingua e cultura italiana è richiesto un titolo finale di studi secondari.
II. 3. LIMITI D’ETÀ
Il limite d’età per beneficiare della borsa di studio è indicato nei singoli Programmi di esecuzione degli Accordi culturali. In nessun caso le borse potranno essere assegnate a candidati che, al momento della fruizione della borsa stessa, non saranno maggiorenni.
Laddove non espressamente stabilito, non possono essere accolte le domande di borsisti che abbiano superato il 35° anno di età. Il predetto limite di età non viene applicato alle candidature di docenti di lingua italiana, a condizione che svolgano comprovata attività d’insegnamento della lingua italiana.
Considerato che alcune Istituzioni, per proprio regolamento, pongono limiti di età diversi, è opportuno verificare tali limiti direttamente con le Istituzioni interessate (per esempio, il limite d’età per la Scuola Nazionale di Cinema è di 27 anni).
III - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
III . 1 . PRESENTAZIONE E SCADENZA DELLE DOMANDE
Il candidato, dopo aver attivato il proprio account all’indirizzo http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp, potrà accedere ad un formulario plurilingue on line per l’invio della propria candidatura alla Rappresentanza italiana operante nel proprio Paese.
Selezionata la lingua, la cittadinanza e specificato se trattasi di nuova borsa o di richiesta di rinnovo, il candidato compila il predetto formulario. Potrà salvarlo in bozze e integrarlo sino al momento della trasmissione definitiva per via telematica.
Se necessario, per la compilazione del formulario il candidato potrà chiedere via email l’assistenza della Rappresentanza diplomatica e/o dell’Istituto italiano di cultura competenti per territorio.
NOVITA’ : Immagine digitale del documento d’identità
Dall’a.a. 2010/2011 il formulario on line deve essere completato con l’upload digitale del proprio documento d’identità.
Le candidature on line saranno possibili fra il 22 febbraio e il 31 marzo 2010.
Compilata e inviata la domanda on line, il candidato – solo se richiesto dalla Missione diplomatica competente per territorio, che si prega di contattare preventivamente - entro dieci giorni dalla scadenza del bando, dovrà inviare il Formulario stampato in formato cartaceo, debitamente firmato, datato e corredato di fototessera.
Non saranno prese in considerazione candidature che esulino dal formulario interattivo on line.
III. 2. RACCOLTA DELLE CANDIDATURE
Il candidato riceverà dalla Rappresentanza diplomatica italiana una e-mail che lo informerà che la sua domanda on line è CORRETTA (ossia correttamente compilata) o NON CORRETTA (ossia che NON potrà essere accolta). Il candidato la cui domanda sarà ritenuta irricevibile verrà escluso dalla selezione.
III. 3 . PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA
Al termine dei lavori della Commissione valutatrice, i candidati selezionati saranno invitati via e-mail a perfezionare la documentazione e a recarsi, entro la data che verrà loro indicata, presso la Rappresentanza diplomatica italiana per i seguenti adempimenti:
- Presentare il Certificato di cittadinanza;
- Presentare il Certificato medico, in lingua italiana o accompagnato da traduzione consolare in italiano, attestante la sana e robusta costituzione del candidato, necessario anche ai fini della copertura assicurativa (solo per i ‘’proposti vincitori’’ non appartenenti all'Unione Europea);
- Presentare Copia del documento di identità;
- Presentare Copia delle lettere di presentazione di due autorità accademiche (facoltative);
- Presentare la Lettera di accettazione (ove richiesta);
- Consegnare Copia dei titoli di studio autocertificati nel formulario on line (che dovranno essere corredati di traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, nonché di dichiarazione di valore in loco, redatta dalla Rappresentanza stessa);
- Firmare la Lettera di impegno.
Per gli italiani stabilmente residenti all’estero (IRE), i candidati selezionati dovranoinoltre presentare:
- Certificato di residenza stabile all’estero, rilasciato dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane;
- Certificato di cittadinanza italiana.
III. 4. RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE E DELLE SCHEDE INFORMATIVE
La concessione definitiva delle borse è sottoposta all’approvazione del Ministero degli Affari Esteri (Ufficio VI DGPCC).
Ottenuta tale approvazione, la Missione italiana rilascerà ai borsisti la seguente documentazione prima della loro partenza:
- " Dichiarazione di assegnazione di borsa di studio” (All.7). Le Rappresentanze vi indicheranno la decorrenza della borsa di studio. Nel caso in cui il candidato debba sostenere prove di selezione per l’accesso al corso prescelto, la borsa decorrerà dall’inizio effettivo dei corsi e non dall’eventuale prova di selezione sostenuta e superata dal borsista per ottenere l’ammissione ai corsi stessi. La “Dichiarazione di assegnazione” andrà rilasciata solo dopo il superamento dell’eventuale prova di selezione.
- « Promemoria del borsista » (All. 8);
- “ Foglio informazioni sulla Polizza Assicurativa” (All. 9)
III. 5. PREISCRIZIONE DEI BORSISTI
La preiscrizione dei borsisti alle Università o alle altre Istituzioni destinatarie, entro le date da queste previste., sarà effettuata dalle Rappresentanze diplomatiche.
III. 6. ISCRIZIONE DEI BORSISTI ALLE ISTITUZIONI PRESCELTE
L’iscrizione vera e propria viene effettuata dall’interessato al suo arrivo in Italia. Di tale iscrizione il borsista deve dare tempestiva notizia alla DGPCC – Ufficio VI entro 14 giorni dall’inizio della decorrenza della borsa, inviando un certificato d’iscrizione in originale anticipandolo via fax o via e-mail.
III. 7. RINUNCE E SPOSTAMENTI
Le eventuali rinunce alle borse di studio dei candidati proposti vanno tempestivamente comunicate alla DGPCC – Ufficio VI, per il tramite delle Rappresentanze italiane all’estero.
Gli spostamenti di decorrenza e i cambiamenti di corso e di sede dovranno essere comunicati per la relativa autorizzazione alla DGPCC - Ufficio VI, sempre per il tramite delle predette Rappersentanze prima dell’inizio di fruizione della borsa.
Si precisa che, una volta perfezionata l’iscrizione al corso prescelto, non sono ammessi cambiamenti né d’indirizzo di studi, né di materie, né di sede.
III. 8. VISTO D’INGRESSO
Ove prescritto, ciascun borsista deve entrare in Italia già munito di visto d’ingresso valido per tutta la durata della borsa ottenuta. Sono esenti dall’obbligo di visto i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di quei Paesi che beneficiano di eventuali accordi bilaterali sottoscritti in materia con l’Italia.
I borsisti hanno l’obbligo di presentarsi all’Ufficio Stranieri della Questura della città dove effettuano i loro studi al fine di ottenere il permesso di soggiorno entro otto (8) giorni dal loro ingresso in Italia. Oltre alla documentazione che sarà richiesta dalla Questura, il borsista dovrà presentare la “Dichiarazione di assegnazione della borsa di studio” rilasciata dalla Missione diplomatica italiana.
III. 9. INFORMAZIONI SUL BIGLIETTO DI VIAGGIO
Il biglietto di viaggio viene concesso solo se previsto dal Protocollo esecutivo dell’Accordo culturale o da uno scambio di Note; per le borse IRE solo se la borsa in questione è di almeno 9 mesi.
Per quanto riguarda l’emissione del biglietto di viaggio prepagato, le richieste di ogni singolo titolo di viaggio, con il nominativo del borsista e la data prevista di partenza, dovranno pervenire tramite le Missioni diplomatiche al Ministero Affari Esteri (Ufficio VI DGPCC) almeno 30 giorni prima della decorrenza della borsa. L’Ufficio DGPCC VI provvederà all’emissione del biglietto prepagato. Per il viaggio di ritorno, i borsisti dovranno contattare l’Ufficio DGPCC VI che provvederà all’emissione del biglietto.
In mancanza di voli diretti dal Paese di origine alla città italiana scelta dai borsisti per i loro studi, si ricorda che gli aeroporti di arrivo e partenza in Italia dovranno essere Roma o Milano. Una volta in Italia, non possono infatti essere finanziati biglietti relativi a voli interni.
Il diritto al titolo di viaggio da parte del borsista è legato al periodo di fruizione della borsa. Pertanto, in caso di un periodo di soggiorno in Italia superiore alla decorrenza della borsa, l’interessato, per usufruire del biglietto di ritorno, dovrà tempestivamente avvisare l’Ufficio DGPCC VI, fornendo motivazioni di studio comprovanti il necessario prolungamento della sua esperienza formativa in Italia. Si segnala comunque che il diritto al titolo di viaggio per il ritorno in Patria decade sei mesi dopo lo scadere della decorrenza della borsa.
III. 10. MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE MENSILITÀ
La liquidazione delle somme spettanti ai borsisti avverrà su base trimestrale, fatta eccezione per le borse per i corsi di lingua italiana di uno o due mesi, il cui pagamento sarà effettuato entro il periodo cui esse si riferiscono.
Le quote potranno essere riscosse presso le Tesorerie Provinciali del Tesoro (Banca d’Italia) competenti per la sede di studio del borsista presentando un documento d’identità.
Immediatamente dopo l’iscrizione, i borsisti sono tenuti ad inviare alla DGPCC – Ufficio VI un certificato in originale di iscrizione ai corsi per i quali è stata assegnata la borsa di studio e, all’inizio di ciascun trimestre successivo, un certificato di iscrizione in originale aggiornato e relativo al periodo per cui si chiede il pagamento della quota di borsa di studio.
Per i corsi di laurea con obbligo di frequenza è necessario presentare il certificato di frequenza aggiornato per ciascun trimestre successivo al primo.
Per le attività di ricerca svolte presso il CNR, l’Istituto Superiore di Sanità ed altri enti di ricerca di analogo livello, per i quali non sussiste obbligo di frequenza, è sufficiente una dichiarazione del Professore responsabile del progetto di ricerca, su carta intestata dell’Istituzione, recante nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza del borsista.
L’invio e la raccolta dei certificati avverrà durante il primo mese di ogni trimestre e l’erogazione delle quote non prima del 20° giorno del secondo mese del trimestre.
Il ritardo nell’invio di tali certificati comporta necessariamente il ritardo nell’erogazione della borsa.
N.B. I borsisti dovranno riscuotere l’importo spettante ENTRO E NON OLTRE DUE MESI DALL’ARRIVO DELLE QUOTE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DI RIFERIMENTO.
In caso di mancata riscossione entro tali termini, il pagamento potrà avvenire soltanto dietro richiesta scritta del borsista alla DGPCC – Ufficio VI, con tempi di erogazione più lunghi e non prevedibili, tramite nuovo mandato di pagamento presso le tesorerie provinciali ovvero tramite rimessa valutaria presso l'Ambasciata d'Italia nel Paese di provenienza del borsista.
III. 11. INFORMAZIONI SULL’ASSICURAZIONE CONTRO MALATTIE E INFORTUNI
I borsisti, siano essi stranieri o italiani residenti all’estero (IRE), per la durata della borsa di studio concessa dal Governo italiano vengono assicurati dal Ministero tramite polizza ASSITALIA numero 100/00352716. I recapiti della Compagnia sono indicati nel Promemoria del Borsista.
Da tale copertura assicurativa sono esclusi i profughi con cittadinanza italiana residenti in Italia, che già fruiscono dell’assistenza garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sono escluse dall’assicurazione:
- le malattie pregresse o conseguenti a cause infettive anche remote;
- le protesi dentarie;
E’ fatto salvo quanto in merito disposto nei Programmi di esecuzione degli Accordi culturali.
III. 12. TASSE UNIVERSITARIE
Le Università esonerano dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio del Governo italiano iscritti a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, scuole di Specializzazione ( escluse quelle dell’area medica) e Dottorati di ricerca. Negli anni accademici successivi, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa (vedi Par. III.13 ) da parte del Ministero degli Affari Esteri.
Gli studenti iscritti a corsi singoli, corsi di perfezionamento, inclusi Master di I e II livello saranno tenuti al pagamento delle tasse relative ai corsi prescelti. L'eventuale esonero totale o parziale dalle tasse universitarie previste per l’iscrizione a tali corsi singoli viene deciso dalle singole Istituzioni universitarie nell’ambito della loro autonomia.
Pertanto, si consiglia vivamente ai candidati di verificare preventivamente quanto sopra, rivolgendosi direttamente all’Università prescelta.
III. 13. RINNOVO
La richiesta di rinnovo per i cittadini stranieri e italiani residenti all’estero (IRE) viene presa in considerazione solo al fine di permettere la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale (corsi di Laurea, Specializzazioni e Dottorati di Ricerca).
I borsisti che chiedono il rinnovo per l’iscrizione al 2° anno del corso di laurea dovranno aver superato almeno due esami del 1° anno. I successivi rinnovi sono subordinati al superamento di tutti gli esami previsti nel piano di studi per gli anni accademici precedenti e due dell’anno accademico in corso. Qualora sussistano le suddette condizioni, il rinnovo della borsa di studio deve essere garantito e ha priorità sulle nuove candidature.
Gli interessati al rinnovo della borsa devono candidarsi sempre e solo on line compilando il formulario interattivo. Solo se richiesto dalla Rappresentanza diplomatica, dovranno inviare in formato cartaceo la domanda firmata, datata e corredata di fotografia.
In caso di difformità e di non ottemperanza ai requisiti sopra esposti, la domanda sarà ritenuta irricevibile.
La lettera d’impegno firmata il primo anno resta valida durante tutti gli altri periodi di rinnovo della Borsa di Studio.
L’Ufficio VI DGPCC non può procedere ad alcun rinnovo in mancanza della proposta dell’Ambasciata (accompagnata dalla documentazione di rito condivisa on line).